 Il decreto n. 134 del 21 gennaio 2011 (e l' allegato 1) riguarda la regolamentazione dell'uso dei fondi destinati ad "altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico", previsti dall' articolo 2, comma 1, lettera d dell'opcm n. 3907 del 13 novembre 2010.
Interventi finanziati. Sono finanziati interventi urgenti e indifferibili su ponti e viadotti che fanno parte di infrastrutture di trasporto urbano che servono vie di fuga individuate dal piano comunale di Emergenza o interferiscono con queste. I contributi riguardano opere collocate in siti ad elevata pericolosità sismica, ai quali le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni attribuiscono un'accelerazione orizzontale massima al suolo uguale o superiore a 0,20g in condizioni di sito rigido e pianeggiante (ag) e riferita ad un periodo di ritorno di 475 anni. Questa soglia di accelerazione è ridotta a 0,15g nelle zone soggette anche a rischio vulcanico. Per verificare se sussistono le condizioni per l'accesso al contributo si possono utilizzare i valori di (ag) riportati nell'allegato 7 dell'opcm n. 3907 e la lista dei comuni in zona vulcanica con ag maggiore di 0,15 g, riportata nell'allegato al decreto.
Il carattere urgente e indifferibile di questi interventi deve essere documentato attraverso una verifica sismica eseguita nel rispetto delle attuali Norme Tecniche delle Costruzioni emanate con il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008, o in base all'opcm n. 3274 del 20 marzo 2003 (allegati 2 e 3). Nel caso in cui le verifiche siano state effettuate con riferimento all'opcm n. 3274, gli indici di rischio si possono essere ricondotti, anche attraverso l'utilizzo di un software fornito dal Dipartimento della Protezione Civile, a quelli che deriverebbero dall'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni, se sussistono determinate condizioni.
Graduatorie degli interventi. La Regione che propone l'intervento deve assicurare l'omogeneità delle verifiche delle opere, mentre il Dipartimento istituisce una commissione per istruire le richieste delle Regioni e perfezionare la graduatoria per l'assegnazione del contributo.
La Regione individua le graduatorie degli interventi stabilendo per ciascuno un punteggio base che dipende dall'indice di rischio, espresso in termini di Vita Nominale Restante (VNR) dell'opera e dall'esposizione, espressa in termini di utenti giornalieri. Sono ammesse a finanziamento le opere con VNR inferiore a 5 anni. Per le opere che si trovano nei comuni a rischio vulcanico il punteggio base viene corretto tramite un Fattore FV=0,8 che ne rende più favorevole la graduatoria. Nell'allegato 1 del decreto sono riportati i criteri di definizione dei diversi parametri necessari.
Entro tre mesi dalla pubblicazione di questo decreto in Gazzetta Ufficiale le Regioni devono inviare al Dipartimento della Protezione Civile i dati richiesti nell'allegato 1, ovvero l'identificazione dell'opera, l'indice di rischio, il tempo d'intervento, l'esposizione dell'opera, il punteggio base e l'eventuale punteggio corretto.
Sarà definita una graduatoria a livello nazionale per l'assegnazione dei contributi.
La commissione potrà richiedere alle Regioni una copia della documentazione con i calcoli di verifica dell'indice di rischio sismico (art. 1).
Fonte: DPC Il testo del Decreto n. 134 del 21 gennaio 2011Il testo dell' Allegato 1 al decreto Il testo dell' OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010 (pubblicata sulla G.U. il 1° dicembre 2010) --------------------------------------------------- ARGOMENTO CORRELATO (pubblicato a dicembre 2010):
Il 1° dicembre 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l' ordinanza 3907, che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art.11 della legge 77 del 24 giugno 2009 relativamente ai fondi disponibili per l'annualità 2010. Procedure, modulistica e strumenti informatici per la gestione degli interventi previsti da questa ordinanza saranno specificati in successivi decreti del Capo Dipartimento della Protezione civile. (art.1)
Interventi finanziati L'ordinanza stabilisce che la quota stanziata per il 2010, pari a 42,504 milioni di euro sia ripartita tra le Regioni per: a) studi di microzonazione sismica (4 milioni di euro); b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche di interesse strategico per finalità di protezione civile. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che ospitano funzioni strategiche e sono individuati nei piani di emergenza di protezione civile; c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati; d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (4 milioni di euro).
Le Regioni possono finanziare gli interventi di tipo b) fino al 40% delle disponibilità complessive.
I finanziamenti riguardano interventi di prevenzione del rischio sismico nei Comuni in cui l'accelerazione al suolo "ag" non sia inferiore a 0,125g (allegato 7). (art.2 e 16)
Il Dipartimento della Protezione civile ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico secondo i criteri riportati nell'allegato 2. Le Regioni gestiscono i contributi per le indagini di microzonazione sismica. Le Regioni predispongono i programmi degli interventi, sentiti i Comuni interessati, che trasmettono una proposta di priorità degli edifici entro 60 giorni dal 1° dicembre, data di pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale.
Sono considerati elementi di priorità la vicinanza degli edifici ad una via di fuga prevista dal piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure, per i ponti, il fatto di consentire la fruibilità della via di fuga (art.3-4)
Studi di microzonazione sismica
La somma di 4 milioni di euro è destinata agli studi di microzonazione sismica, almeno di livello 1. I contributi sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni e agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura superiore al 50% del costo degli studi di microzonazione. Le Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati, individuano con proprio provvedimento i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi.
Dagli studi di microzonazione sismica, sono escluse le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni che, come indicato dallo strumento urbanistico generale, rispettano i requisiti previsti all'art.5, comma 4 di questa ordinanza.
Il documento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi è rappresentato dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Per supportare e monitorare a livello nazionale gli studi è istituita una Commissione Tecnica che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile. La composizione della Commissione è riportata all'articolo 5 di questa ordinanza. E' presieduta dal direttore dell'Ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico. (art.5)
Per gli ambiti di propria competenza, le Regioni predispongono le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti Locali, entro novanta giorni dal 1 dicembre 2010, data di pubblicazione di questa ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Nei successivi sessanta giorni, le Regioni provvedono a selezionare i soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate.
Gli Enti Locali si impegnano a favorire le indagini sul territorio sia tecnicamente sia logisticamente, fornendo tutti i dati utili agli studi.
Le Regioni informano la Commissione tecnica sull'avanzamento degli studi e certificano - entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati finali degli studi - che i soggetti realizzatori hanno rispettato le specifiche definite a livello regionale e dagli "Indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica", nonché le ulteriori clausole contrattuali. Le Regioni comunicano poi i risultati delle verifiche alla Commissione tecnica che può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi comunicati e certificati dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta. Le Regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi con un certificato di conformità. (art.6)
Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, i contributi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica sono definiti in base alla popolazione residente sul territorio comunale al 1 dicembre 2010, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza. Vedi tabella (art.7)
Interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione Per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, il costo convenzionale di intervento - inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali - è determinato nella misura massima prevista dall'art.8 dell'ordinanza.(art.8)
Specifiche sugli interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione sono contenute negli art. 9 e 13. (art.9 e 13)
La selezione degli interventi è affidata alla Regioni, che assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite. Il contributo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, che è espresso in termini di livello di adeguatezza, definito dal rapporto tra capacità (resistenza effettiva dell'opera) e domanda (resistenza che ha un'opera nuova). (art. 10)
I contributi previsti per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione o ricostruzione non vengono concessi per edifici posti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, né per ruderi o edifici abbandonati, o realizzati in violazione delle norme, e neanche per edifici "moderni" realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica dell'assenza di gravi carenze è soddisfatta se l'edificio rispetta le condizioni dell'allegato 5 di questo provvedimento. (art.11)
Per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico ovvero demolizione e ricostruzione, il contributo per singolo edifico è stabilito nella misura massima e destinato solo agli interventi strutturali secondo i criteri stabiliti dal comma 1 dell'art. 12. (art.12)
Ripartizione dei contributi La ripartizione dei contributi fra le Regioni è realizzata sulla base dei criteri dell'allegato 2.
Le Regioni, d'intesa con i Comuni individuano quelli in cui attivare i contributi.
I Comuni predispongono i bandi e registrano le richieste di contributo per poi trasmetterle alle regioni che devono redigere una graduatoria di priorità. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite.
I Comuni devono pubblicizzare l'iniziativa mediante affissione del bando sull'albo pretorio e sul sito web del Comune dando informazioni ai cittadini sui tempi e sulla modalità di partecipazione.
La Regione formula e rende pubblica la graduatoria entro i successivi 60 giorni. Termini e modalità sono riportati all'art. 14.
I contributi concessi per gli interventi possono essere revocati dal Dipartimento protezione civile se le somme destinate non sono impegnate entro 12 mesi dall'attribuzione. (art.15)
Approfondimenti su siti esterni:
Documenti di approfondimento:
|