
La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale della cosiddetta
'tassa sulla disgrazia', la norma introdotta l'anno scorso nel ‘Milleproproghe' che stabiliva che in caso di calamita' naturali, le Regioni prima di poter accedere a eventuali aiuti da parte dello Stato, dovessero elevare al massimo le proprie addizionali fiscali per recuperare fondi per l'
Emergenza.
A ricorrere alla Consulta erano state le Regioni Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana.
Secondo la Corte le norme in questione 'in quanto impongono alle Regioni di deliberare gli aumenti fiscali in esse indicati per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ledono l'autonomia di entrata delle stesse'.
Come pure 'l'autonomia di spesa, poichè‚ obbligano le Regioni ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali (Servizio nazionale di protezione civile), per l'esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente'.
E' per queste ragioni che i giudici ritengono violato l'articolo 119 della Costituzione, come pure 'sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poichè lo Stato, pur trattenendo per sè‚ le funzioni in materia di protezione civile, ne accolla i costi alle Regioni stesse'.
Peraltro l'obbligo di aumento 'pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l'evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore'.
E non vale obiettare, come ha fatto la difesa dello Stato nell'udienza davanti alla Consulta che i soggetti danneggiati non verrebbero coinvolti nell' aumento della pressione fiscale, perche' per loro è sospeso o differito ogni adempimento o versamento; perche' scaduti i termini di sospensione, gli aumenti tributari in questione 'finirebbero per gravare, pro quota, anche sulle popolazioni colpite dalla catastrofe, le quali dalle istituzioni riceverebbero in tal modo una risposta non coerente con il dovere di
solidarietà di cui all'
articolo 2 della Costituzione'. 
E non e' tutto: le norme impugnate 'contraddicono' la stessa ratio dell'articolo 119 della Costituzione perche' 'anziché‚ prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali'.
E ancora: stabilendo che sia il Presidente della regione interessata a deliberare gli aumenti fiscali per fronteggiare l'emergenza 'si pone in contrasto con l'art. 23 Cost., in quanto viola la riserva di legge in materia tributaria, e con l'art. 123 Cost., poichè lede l'autonomia statutaria regionale nell'individuare con norma statale l'organo della Regione titolare di determinate funzioni'.
Ma soprattutto la Consulta insiste sul contrasto di queste norme con l'articolo 77 della Costituzione, che disciplina il ricorso da parte del governo ai decreti legge.
E la violazione consiste nell'aver inserito nella conversione del Milleproroghe queste norme sulla protezione civile che sono 'del tutto estranee alla materia e alle finalita' del provvedimento.
Fonte: ANCI (16.02.2012)
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